Creare la vostra Special: informazioni utili per evitare noie con il Codice della Strada
Sia dalla sua invenzione, la motocicletta ha rappresentato, nell’immaginario comune, più spesso un mezzo di evasione e divertimento che di trasporto ed utilità.
Proprio per questo motivo ogni buon motociclista e sempre molto attento alla rarità ed originalità del proprio mezzo a due ruote, con l’intento di renderlo più personale o corrispondente al proprio stile. Dietro questa sana fauna di sani appassionati si nasconde un’altra categoria di persone che utilizzano queste attitudini per infrangere il codice della strada, e non solo, rendendosi non identificabili o pericolosi utenti della strada. La legge, dunque per reprimere e contenere questo fenomeno, utilizza molta rigidità limitando anche i cultori della personalizzazione e la loro fantasia. Come poter effettuare le sane modifiche nel rispetto C.D.S.? Ecco qualche consiglio per camminare nelle prescrizioni della legge, e per non essere impreparati ad un eventuale controllo.
Una delle parti che sempre più spesso è oggetto di modifiche è l’alloggiamento della targa:
Il codice della strada si occupa ed il regolamento, che ne definisce la sua attuazione, (per intenderci è come in una ricetta in cui il cds sono gli ingredienti ed il regolamento sono le istruzioni dettagliate per la preparazione) di questo aspetto nell’art 100 comma 2 (I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.) e comma 9 da cui scaturisce l’art. 259 del regolamento che definisce le “modalità di installazione delle targhe” comma 1 (alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
punto d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l’alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
punto e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l’altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l’altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest’ultima disposizione, l’altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l’esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l’alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l’altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest’ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
Quindi ricapitolando L’articolo 259 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prescrive che la targa deve essere posizionata verticalmente con una tolleranza di 5°. Se il veicolo, per la forma che ha lo richiede, può essere inclinata di 30°.
Per i soli motoveicoli, la distanza dal suolo non può essere inferiore a 20 centimetri.
È ammesso l’uso di cornici porta targa a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm.
È vietato applicare sui porta targa e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retro riflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente
La sanzione è prevista dall’art 100 del Codice della Strada (71 euro il pagamento ridotto).
Spesso però ci si imbatte in agenti che applicano il temuto art 78 del cds, quello per intenderci che oltre alla pesante sanzione amministrativa ritira la carta di circolazione, da applicare nei casi di modifica strutturale del mezzo (comma 3: Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.)
La sua attuazione è prevista nel regolamento: art. 236 Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione: cita le modifiche alla massa complessiva, (…) agli sbalzi, al telaio, all’impianto frenante, alla potenza massima del motore, al collegamento tra il motore e la struttura del veicolo, la non la targa.
A questo punto risulta utile un chiarimento da parte di chi tutti i giorni fa rispettare queste norme, abbiamo chiesto ad alcuni vigili che rispondono su un sito molto utile www.viglileamico.it; ecco cosa rispondono:
“Le sanzioni irrogate, in riferimento all’articolo 78, che prescrive l’aggiornamento della carta di circolazione quando vengono effettuate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali riportate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione. In realtà l’alloggiamento della targa è una caratteristica costruttiva prevista nell’appendice VI del titolo III nel regolamento del Codice della strada (al punto G lettera a). La lettura dell’articolo 78 non aiuta poiché mentre al primo comma prescrive la visita e prova e quindi l’aggiornamento del documento di circolazione in ogni caso di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali (che sono tutte riportate nel suddetto allegato), nella parte sanzionatoria punisce solo i casi in cui le modifiche riguardino le caratteristiche riportate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione. Sicuramente l’alloggiamento della targa non è riportato nella carta di circolazione e quindi seppure violato il precetto generale del comma 1 dell’articolo 78, pare difficile l’applicazione della parte sanzionatoria. Semmai si potrebbe verificare la violazione dell’articolo 100 per l’apposizione non regolamentare della targa, che lei però mi dice essere stata effettuata a regola d’arte nel rispetto della normativa vigente. Le consiglio di contattare la motorizzazione onde accertare se la modifica dell’alloggiamento della targa sia soggetta a visita e prova; l’aspetto sanzionatorio è comunque senz’altro carente, anche se la ratio è quella di evitare qualsiasi modifica non approvata e registrata.”
“ L’art. 259 del Regolamento di esecuzione, relativo all’art. 100 e rubricato appunto “Modalità di installazione delle targhe”, al comma 1, lettera d) dispone che: “posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l’alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;” Pertanto alla luce di quanto sovresposto la targa deve essere collocata con una inclinazione massima di 5°, oppure di 30° gradi qualora a causa della forma del veicolo non si possa rispettare il primo limite e pertanto si deve ritenere giusta l’applicazione dell’art. 100 commi 9 e 11.”
Odello Ivano
Sul cambio di terminali la risposta è stata:
Leggiamo insieme la norma :
l’art. 72 – comma 1 – del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada recita :
“”” I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con :
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico ;
c) dispositivi di segnalazione acustica ;
d) dispositivi retrovisori ;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
…..i dispositivi sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della M.C.T.C. secondo modalità stabilite con decreti del Ministero dei Trasporti……… sono, altresì stabilite le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.”””
Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’ vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del veicolo cui saranno destinati.
E’ chiaro che se vengono apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento sopraelencati, e’ necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova visita di revisione e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C..
Fatta questa debita premessa, proseguiamo dicendo che la sostituzione del dispositivo di scarico con altro omologato – riconoscibile da apposita marcatura punzonata – è ammessa e non comporta aggiornamento della carta di circolazione ( circ. Min. Trasporti e navigazione – Dir. Gen. della M.C.T.C. – n. 4483/4190 del 24.11.1997), mentre, invece, la sostituzione del dispositivo di scarico con altro privo di omologazione comporta la sanzione prevista dall’art. 78 – comma 3 – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) fissata in € 343,35 e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
Tenute presenti queste indicazioni riguardanti, modifica della targa in posizione regolare, terminale omologato e punzonato, presenza di catarifrangenti e dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, pneumatici in ottimo stato, e dispositivi retrovisori, potrete affrontare i controlli con maggiore consapevolezza, ed accingervi all’aggiornamento dell’estetica della vostra moto all’insegna dell’estetica, del rispetto delle norme, e dell’originalità
io controllerei un pochino l’ortografia..Porta targa per Street Triple, in regola con le “condizioni giometriche di visibiltà”
per il resto ottimo articolo
Ottima guida, me la stampo e me la studio per bene, così quando mi fermano so cosa dire.
Grande!!!!
Davvero un ottimo articolo, ci mancava sul serio.
Speriamo di non doverci mai trovare nella necessità di usare le info contenute…
salve possiedo un harley davidson ho installato la targa laterale dal lato sinistro della moto volevo sapere se sono in regola grazie